IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 699/c/ del Ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2004, tra Carella Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sergi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi, 2/d, elettivamente e' domiciliato, ricorrente; E Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dal delegato, dirigente dell'Area IV, dott. Salvatore Fortuna; opposta; avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso dalla sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria; Il sig. Bruno Carella con ricorso, depositato in data 29 aprile 2004, ha impugnato il verbale n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso dalla sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria, con cui gli e' stata contestata la violazione dell'art. 142, nono comma del Codice della Strada, avvenuta il giorno 4 gennaio 2004, alle ore 2,29, sulla strada RA4 - Raccordo Autostr. Reggio Calabria in localita' SV.LO Centro Comune di RC, alla progressiva chilometrica 3,300, a mezzo Autovelox 104/C2 49439. Gli agenti verbalizzanti hanno dichiarato che: «Alla guida di veicolo superava di oltre 40 Km/H i limiti massimi di velocita'. Per questa violazione e' prevista la detrazione di punti 10 a carico del conducente del veicolo ATVV Volkswagen Golf, tg CK983LR, di proprieta' di Carella Bruno, nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1974 e ivi residente, alla via Calveri 67, in quanto circolava, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocita' di Km/h 136 eccedendo di Km/h 56 il limite massimo di velocita' stabilito dall'Ente proprietario della strada in Km/h 80». Nel verbale impugnato gli agenti accertatori precisavano di aver applicato quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, ai fini dell'esonero dall'obbligo della contestazione immediata della violazione. Nella relazione di notifica allegata al verbale impugnato, l'agente notificatore precisava, sotto l'espressione: «ATTENZIONE», che dovendosi procedere alla sospensione della patente di guida della persona che conduceva il veicolo, all'atto dell'infrazione, il proprietario e' intimato ad indicarne le generalita' entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale». Al punto 1, - Nel caso di obbligato in solido: Persona fisica titolare di patente - veniva precisato al ricorrente che: «Poiche' una o piu' violazioni contenute nel verbale comportano la decurtazione di punti dalla patente, si provvedera' d'ufficio a sottrarli dalla sua patente, salvo che entro 30 gg non provvedera' a comunicare i dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo»: Alla prima udienza, l'opponente ha sollevato, in via preliminare ed incidentale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma secondo, del Codice della Strada, modificato dal d.l. 27 giungo 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede in caso di mancata identificazione del conducente la decurtazione dei punti della patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. A fondamento della propria eccezione, il ricorrente ha sostenuto che la norma su indicata appare illegittima costituzionalmente sia ove la decurtazione dei punti si ritenga una misura sanzionatoria, sia che la si reputi una misura cautelare. La questione di legittimita' costituzionale avanzata dal ricorrente appare: 1) rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio, stante la pendenza del presente giudizio. Infatti, qualora il ricorso del sig. Bruno Carella, proprietario del veicolo, fosse rigettato, la sanzione accessoria di decurtazione di 10 punti sulla patente del ricorrente sarebbe applicata automaticamente, giacche' il Carella non e' stato in grado di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, dal momento che il veicolo viene affidato, di volta in volta, o a personale, che lavora nella sua officina di auto carrozzeria, o a clienti a cui, per mera cortesia, viene dato in uso, durante il periodo di riparazione delle vetture di questi ultimi e comunque per periodi non superiori alle 48 ore. Va, inoltre, rilevato che la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione successiva alla comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento e' indicato, ex lege, come definitivo e non suscettibile di alcuna impugnazione. 2) non manifestamente infondata, atteso che la norma impugnata e' irragionevole e comportante disparita' di trattamento, con violazione dell'art. 3 della Costituzione. Essa, infatti, trova applicazione solo quando il proprietario del veicolo e' munito di patente, mentre, qualora ne sia sprovvisto, quale mero proprietario, non gli puo' essere comminata la sanzione della decurtazione dei punti. Quando, invece, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, ad essere sanzionato non sarebbe nemmeno il proprietario del veicolo, ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto scelto con criteri soggettivi e casuali. La disparita' di trattamento, che deriva dall'applicazione della norma impugnata, va rilevata, altresi', nel fatto per cui il proprietario del veicolo che sia nelle condizioni di poter indicare chi abbia commesso, effettivamente, l'infrazione alle norme stradali, ha la possibilita' di evitare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla propria patente, mentre chi non sia nella condizione di indicare il reale colpevole della violazione, rimarrebbe colpito dalla sanzione, senza averne minimamente alcuna responsabilita'. Inoltre, la norma impugnata viola sia l'art. 3 che l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, perche', il proprietario del veicolo, per potersi difendere, ha l'obbligo di denunciare la persona che alla guida del veicolo ha commesso effettivamente la violazione. La persona indicata, invece, a sua volta esercitando il proprio diritto di difesa, potrebbe negare tale circostanza, lasciando la responsabilita' della violazione solo a carico del proprietario del veicolo. Appare manifesta la disparita' di trattamento tra i due diritti di difesa concessi al proprietario ed al conducente del veicolo. L'art. 24, comma secondo, della Costituzione risulta essere violato dalla norma impugnata, anche perche' limita il diritto di difendersi del proprietario del veicolo, attribuendogli una responsabilita' oggettiva, quale conseguenza del suo silenzio, che e', nel nostro ordinamento giuridico, oramai acquisito come diritto. E', altresi', censurabile la norma impugnata, in quanto la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione e' applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, che appare estranea al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. Infatti, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Tale disposizione sancisce il principio che la responsabilita' e' personale (si veda l'art. 27, comma 1, Cost.). Di conseguenza e' impossibile che un soggetto sia chiamato a rispondere al posto di altri, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative.