IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 699/c/
del  Ruolo  generale  affari  civili  contenziosi dell'anno 2004, tra
Carella  Bruno,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe Sergi,
presso  il  cui  studio in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi, 2/d,
elettivamente e' domiciliato, ricorrente;
    E Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del prefetto
pro tempore, rappresentato e difeso dal delegato, dirigente dell'Area
IV,  dott. Salvatore Fortuna; opposta; avente ad oggetto: opposizione
a  verbale  di  contestazione  n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso
dalla sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria;
    Il  sig.  Bruno Carella con ricorso, depositato in data 29 aprile
2004,  ha impugnato il verbale n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso
dalla  sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria, con cui gli e'
stata  contestata  la violazione dell'art. 142, nono comma del Codice
della Strada, avvenuta il giorno 4 gennaio 2004, alle ore 2,29, sulla
strada  RA4  -  Raccordo  Autostr. Reggio Calabria in localita' SV.LO
Centro  Comune  di  RC,  alla progressiva chilometrica 3,300, a mezzo
Autovelox  104/C2  49439.  Gli  agenti verbalizzanti hanno dichiarato
che:  «Alla  guida  di  veicolo  superava  di  oltre 40 Km/H i limiti
massimi di velocita'. Per questa violazione e' prevista la detrazione
di punti 10 a carico del conducente del veicolo ATVV Volkswagen Golf,
tg CK983LR, di proprieta' di Carella Bruno, nato a Reggio Calabria il
9  aprile  1974  e  ivi  residente,  alla  via  Calveri 67, in quanto
circolava,  considerata  la  tolleranza  dovuta  per l'apparecchio di
rilevamento,  ad  una  velocita'  di Km/h 136 eccedendo di Km/h 56 il
limite  massimo  di  velocita' stabilito dall'Ente proprietario della
strada  in  Km/h  80».  Nel  verbale impugnato gli agenti accertatori
precisavano di aver applicato quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del
d.l.  20  giugno  2002,  n. 121, convertito con modifiche nella legge
n. 168/2002,  ai  fini  dell'esonero dall'obbligo della contestazione
immediata della violazione.
    Nella  relazione  di  notifica  allegata  al  verbale  impugnato,
l'agente  notificatore  precisava, sotto l'espressione: «ATTENZIONE»,
che dovendosi procedere alla sospensione della patente di guida della
persona  che  conduceva  il  veicolo,  all'atto  dell'infrazione,  il
proprietario  e' intimato ad indicarne le generalita' entro 30 giorni
dalla  notifica  del  presente  verbale».  Al  punto 1, - Nel caso di
obbligato  in  solido:  Persona  fisica  titolare di patente - veniva
precisato al ricorrente che: «Poiche' una o piu' violazioni contenute
nel  verbale  comportano  la  decurtazione di punti dalla patente, si
provvedera'  d'ufficio a sottrarli dalla sua patente, salvo che entro
30  gg  non  provvedera' a comunicare i dati esatti della persona che
era effettivamente alla guida del veicolo»:
    Alla  prima udienza, l'opponente ha sollevato, in via preliminare
ed    incidentale,    questione    di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis, comma secondo, del Codice della Strada, modificato
dal d.l. 27 giungo 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003,
n. 214, nella parte in cui prevede in caso di mancata identificazione
del   conducente   la   decurtazione  dei  punti  della  patente  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che quest'ultimo indichi, entro 30
giorni  dalla  richiesta  dell'autorita'  competente,  le generalita'
dell'effettivo  conducente,  per  violazione  degli  artt. 3, 24 e 27
della Costituzione.
    A  fondamento della propria eccezione, il ricorrente ha sostenuto
che  la  norma  su indicata appare illegittima costituzionalmente sia
ove  la  decurtazione  dei punti si ritenga una misura sanzionatoria,
sia che la si reputi una misura cautelare.
    La   questione   di   legittimita'  costituzionale  avanzata  dal
ricorrente appare:
        1)  rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora
effettivamente  verificata  la  decurtazione del punteggio, stante la
pendenza  del presente giudizio. Infatti, qualora il ricorso del sig.
Bruno Carella, proprietario del veicolo, fosse rigettato, la sanzione
accessoria  di  decurtazione di 10 punti sulla patente del ricorrente
sarebbe  applicata  automaticamente, giacche' il Carella non e' stato
in  grado  di  indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in
cui  fu  rilevata  l'infrazione,  dal  momento  che  il veicolo viene
affidato,  di  volta  in  volta,  o a personale, che lavora nella sua
officina  di  auto carrozzeria, o a clienti a cui, per mera cortesia,
viene dato in uso, durante il periodo di riparazione delle vetture di
questi ultimi e comunque per periodi non superiori alle 48 ore.
    Va,  inoltre,  rilevato  che  la  legge  non  ha introdotto alcun
meccanismo    di    contestazione   successiva   alla   comunicazione
dell'avvenuta   decurtazione   dei   punti,   come  si  ricava  dalla
circostanza   che  quando  sia  persa  del  tutto  la  dotazione  del
punteggio,  l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   dispone   la   revisione  della  patente  e  il  relativo
provvedimento   e'   indicato,   ex   lege,  come  definitivo  e  non
suscettibile di alcuna impugnazione.
        2)   non   manifestamente  infondata,  atteso  che  la  norma
impugnata  e'  irragionevole e comportante disparita' di trattamento,
con  violazione  dell'art. 3 della Costituzione. Essa, infatti, trova
applicazione  solo  quando  il  proprietario del veicolo e' munito di
patente,  mentre, qualora ne sia sprovvisto, quale mero proprietario,
non  gli  puo'  essere  comminata  la sanzione della decurtazione dei
punti.  Quando,  invece,  il proprietario del veicolo sia una persona
giuridica,  ad  essere sanzionato non sarebbe nemmeno il proprietario
del  veicolo,  ma  il  suo  legale  rappresentante  o  addirittura un
soggetto  scelto  con  criteri soggettivi e casuali. La disparita' di
trattamento,  che  deriva dall'applicazione della norma impugnata, va
rilevata, altresi', nel fatto per cui il proprietario del veicolo che
sia   nelle   condizioni   di  poter  indicare  chi  abbia  commesso,
effettivamente,  l'infrazione alle norme stradali, ha la possibilita'
di  evitare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla
propria  patente,  mentre chi non sia nella condizione di indicare il
reale  colpevole della violazione, rimarrebbe colpito dalla sanzione,
senza averne minimamente alcuna responsabilita'.
    Inoltre,  la  norma  impugnata  viola sia l'art. 3 che l'art. 24,
comma  secondo,  della  Costituzione,  perche',  il  proprietario del
veicolo, per potersi difendere, ha l'obbligo di denunciare la persona
che  alla guida del veicolo ha commesso effettivamente la violazione.
La  persona  indicata,  invece,  a  sua  volta esercitando il proprio
diritto  di  difesa,  potrebbe  negare tale circostanza, lasciando la
responsabilita'  della  violazione solo a carico del proprietario del
veicolo.
    Appare  manifesta  la disparita' di trattamento tra i due diritti
di difesa concessi al proprietario ed al conducente del veicolo.
    L'art. 24,  comma  secondo,  della  Costituzione  risulta  essere
violato  dalla  norma  impugnata,  anche perche' limita il diritto di
difendersi   del   proprietario   del   veicolo,  attribuendogli  una
responsabilita'  oggettiva,  quale  conseguenza del suo silenzio, che
e', nel nostro ordinamento giuridico, oramai acquisito come diritto.
    E',  altresi',  censurabile  la  norma  impugnata,  in  quanto la
decurtazione  dei  punti  ad  un  soggetto  diverso dall'autore della
violazione  e'  applicata  a titolo di responsabilita' oggettiva, che
appare   estranea   al   vigente   diritto   sanzionatorio  penale  e
amministrativo.  Infatti,  l'art. 3  della  legge  24  novembre 1981,
n. 689,  stabilisce  che  «nelle violazioni in cui e' applicabile una
sanzione  amministrativa,  ciascuno  e'  responsabile  della  propria
azione  od  omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa dolosa o
colposa».   Tale   disposizione   sancisce   il   principio   che  la
responsabilita'  e' personale (si veda l'art. 27, comma 1, Cost.). Di
conseguenza  e' impossibile che un soggetto sia chiamato a rispondere
al posto di altri, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative.